{"id":43578,"date":"2026-05-07T16:57:15","date_gmt":"2026-05-07T14:57:15","guid":{"rendered":"https:\/\/iopgroup.it\/?page_id=43578"},"modified":"2026-05-07T17:01:11","modified_gmt":"2026-05-07T15:01:11","slug":"informativa-cookies","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/iopgroup.it\/en\/informativa-cookies\/","title":{"rendered":"Informativa Cookies"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading has-black-color has-text-color has-link-color wp-elements-da423084a4d26b06da27dc91778876be\">Cookie, privacy e siti web: la normativa e gli adempimenti previsti dal Garante privacy<\/h2>\n\n\n\n<p>Con il provvedimento n. 229 dell\u20198 maggio 2014, il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato le \u201cmodalit\u00e0 semplificate per l\u2019informativa e l\u2019acquisizione del consenso per l\u2019uso dei cookie\u201d, cos\u00ec come prescritto dall\u2019art. 122, comma 1, d.lgs. 196\/2003 (c.d. Codice della privacy), cos\u00ec come sostituito dal d.lgs. 69\/2012.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella redazione del provvedimento sui cookie, il Garante ha tenuto conto sia dell\u2019esito della consultazione pubblica all\u2019uopo avviata (deliberazione n. 359 del 22 novembre 2012) sia di elementi emersi nel corso di alcuni incontri con diversi soggetti (provider, associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, docenti, ricercatori) sia delle indicazioni del Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29 (Opinion 04\/2012 on Cookie Consent Exemption, del 7 giugno 2012; Working Document 02\/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, del 2 ottobre 2013).<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Il provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 \u00e8 di carattere generale; in esso:<br>vengono individuate le modalit\u00e0 semplificate per rendere l\u2019informativa online agli utenti sull\u2019archiviazione dei cookie (e di altri strumenti analoghi, come web beacon, clear GIF, ecc.) sui loro terminali da parte dei siti web visitati;<\/li>\n\n\n\n<li>vengono fornite idonee indicazioni sulle modalit\u00e0 con le quali procedere all\u2019acquisizione del consenso degli utenti, ove richiesto dalla legge.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Il Garante privacy, con l\u2019emanazione del suo provvedimento, ritiene che le misure prescritte:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>possano consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull\u2019installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (essendo ci\u00f2 stabilito dall\u2019art. 23 d.lgs. 196\/2003);<\/li>\n\n\n\n<li>presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuit\u00e0 della navigazione degli utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cosa sono i cookie?<\/h3>\n\n\n\n<p>Come affermato dal Garante nel suo provvedimento:<br>I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall\u2019utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.<\/p>\n\n\n\n<p>I cookie non sono installati solo dal server del sito web visitato: vi sono infatti cookie adoperati da siti o server diversi, detti \u201ccookie di terze parti\u201d o \u201ccookie terze parti\u201d. Possono essere utilizzati per diverse finalit\u00e0, come di seguito esposto.<\/p>\n\n\n\n<p>Ciascun browser memorizza un numero molto notevole di cookie, anche per lungo tempo. Ci\u00f2 \u00e8 dovuto al fatto che il loro utilizzo non solo \u00e8 molto variegato ma \u00e8 altres\u00ec fondamentale, in diversi casi, per garantire un\u2019esperienza d\u2019uso anche solo accettabile a ciascun utente. Basti pensare che i cookie sono utilizzati, ad esempio, per:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>l\u2019esecuzione di autenticazioni informatiche;<\/li>\n\n\n\n<li>il monitoraggio delle sessioni;<\/li>\n\n\n\n<li>la memorizzazione delle preferenze degli utenti;<\/li>\n\n\n\n<li>fornire pubblicit\u00e0 personalizzata.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gli obblighi di legge previsti dalla normativa sui cookie<\/h3>\n\n\n\n<p>Una doverosa premessa: il framework normativo in materia di protezione dei dati personali \u00e8 abbastanza uniforme nell\u2019Unione europea, poich\u00e9 le leggi emanate dai vari legislatori \u201cpartono\u201d da una base comune costituita, innanzi tutto, dalla direttiva 95\/46\/CE (cui, ad es., il nostro legislatore si \u00e8 adeguato con la celebre, e ormai abrogata, legge 675\/96) e dagli altri testi comunitari (e non solo) successivamente emanati. La tematica \u00e8 complessa, ma \u00e8 opportuno accennarla in questa sede per evitare ogni dubbio su una circostanza: questa normativa non \u00e8 solo italiana, come si pu\u00f2 facilmente notare \u2013 tra l\u2019altro \u2013 visionando siti web ospitati in altri stati membri dell\u2019Unione europea!<\/p>\n\n\n\n<p>Tanto premesso, il legislatore italiano ha stabilito che il titolare del trattamento deve necessariamente acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all\u2019installazione di cookie utilizzati per finalit\u00e0 diverse da quelle meramente tecniche.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La distinzione fra cookie tecnici e cookie di profilazione<\/h3>\n\n\n\n<p>Nel provvedimento del Garante \u00e8 prevista una distinzione fondamentale:<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;Cookie tecnici<\/h4>\n\n\n\n<p>I cookie tecnici sono utilizzati per effettuare la navigazione o fornire un servizio richiesto dall\u2019utente (art. 122, comma 1, Cod. priv.: sono utilizzati al solo fine di \u201ceffettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della societ\u00e0 dell\u2019informazione esplicitamente richiesto dall\u2019abbonato o dall\u2019utente a erogare tale servizio\u201d).<br>Sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nell\u2019ambito dei cookie tecnici si distingue fra:<br>cookie di navigazione o cookie di sessione (garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; ad es., per gestire l\u2019autenticazione in aree riservate o poter effettuare un acquisto su un sito di e-commerce);<\/li>\n\n\n\n<li>cookie analytics: sono cookie tecnici se vengono utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;<\/li>\n\n\n\n<li>cookie di funzionalit\u00e0: consentono all\u2019utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l\u2019acquisto) per migliorare il servizio reso allo stesso.<br>Obblighi di legge:<\/li>\n\n\n\n<li>\u00e8 necessario fornire l\u2019informativa sulla privacy (rispettando i requisiti previsti dall\u2019art. 13 d.lgs. 196\/2003);<\/li>\n\n\n\n<li>non \u00e8 richiesto il preventivo consenso degli utenti.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Cookie di profilazione<\/h4>\n\n\n\n<p>Come suggerisce la denominazione adoperata, i cookie di profilazione sono utilizzati per \u201cprofilare\u201d ciascun utente, ossia per creare un suo profilo digitale e poter generalmente inviare messaggi pubblicitari coerenti con le preferenze manifestate navigando in Rete.<br>Sia il legislatore italiano sia quello comunitario vedono con sfavore tali strumenti, perch\u00e9 ritengono che essi sono pi\u00f9 che idonei a invadere la sfera privata di ciascun navigatore; pertanto:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00e8 necessario fornire un\u2019adeguata informativa a ciascun utente;<\/li>\n\n\n\n<li>\u00e8 richiesto il preventivo consenso di ciascun utente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>L\u2019informativa pu\u00f2 essere resa anche con modalit\u00e0 semplificate, come previsto dall\u2019art. 122, comma 1, d.lgs. 196\/2003 (\u201cl\u2019archiviazione delle informazioni nell\u2019apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l\u2019accesso a informazioni gi\u00e0 archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l\u2019utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalit\u00e0 semplificate di cui all\u2019articolo 13, comma 3\u2033).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">L\u2019ambito soggettivo: gli \u201ceditori\u201d e le \u201cterze parti\u201d<\/h3>\n\n\n\n<p>Come si \u00e8 anticipato, quando un utente visita un sito web possono essere installati cookie sia dal gestore del sito stesso (\u201ceditore\u201d) sia da altri soggetti (\u201cterze parti\u201d); fra tali soggetti, inoltre, se ne possono porre altri, che operano da intermediari fra gli stessi per la prestazione di altri servizi (in particolare, i concessionari di pubblicit\u00e0). Questa distinzione \u00e8 molto importante, perch\u00e9 incide anche sui doveri di tali soggetti (con particolare riferimento alla fornitura dell\u2019informativa e all\u2019acquisizione del consenso) e, dunque, sulle relative responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Garante privacy ha scelto di non traslare gli obblighi della terza parte sull\u2019editore, come sar\u00e0 di seguito evidenziato in riferimento ai profili dell\u2019informativa e del consenso; ci\u00f2 nondimeno, taluni obblighi permangono in capo all\u2019editore stesso, nonostante, come affermato dalla stessa Autorit\u00e0, \u201cspesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, [siano] la parte pi\u00f9 \u201cdebole\u201d del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi societ\u00e0 caratterizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralit\u00e0 di editori e possono essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Tanto premesso, si pu\u00f2 qui evidenziare che ciascun editore deve essere considerato titolare del trattamento per ci\u00f2 che concerne i cookie installati direttamente dal proprio sito.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019editore non \u00e8, per\u00f2, contitolare con le terze parti per i cookie installate da quest\u2019ultime mediante il sito del primo; per il Garante, da questo punto di vista, l\u2019editore \u00e8 una sorte di intermediario tecnico fra terze parti ed utenti.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">L\u2019informativa cookie (con modalit\u00e0 semplificate) e l\u2019acquisizione del consenso online.<\/h3>\n\n\n\n<p>Com\u2019\u00e8 noto, la disciplina in materia di protezione dei dati personali \u00e8 basata sul binomio informativa-consenso, ma la comunicazione web, nella prassi, mal si presta alla lettura di lunghi testi, che vengono oltretutto spesso \u201csaltati\u201d a pi\u00e8 pari dai lettori. Inoltre, l\u2019estrema diffusione di dispositivi mobile (smartphone e tablet) pone ulteriori problematiche da questo punto di vista.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Garante ha cos\u00ec operato un bilanciamento: da un lato ha disposto l\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019informativa sin dal primo accesso a un sito web, dall\u2019altro ha ideato un modello basato su due livelli di approfondimento successivi. Pi\u00f9 specificatamente, l\u2019informativa sui cookie deve essere resa:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>in forma breve (informativa cookie breve), quando l\u2019utente accede a un sito web (indipendentemente dalla pagina a cui accede), mediante un banner che manifesti discontinuit\u00e0 rispetto al layout del sito web e che richieda il consenso all\u2019uso dei cookie;<\/li>\n\n\n\n<li>in forma estesa (informativa cookie estesa), accessibile mediante link presente nel banner di cui al punto che precede.<\/li>\n\n\n\n<li>a) Informativa cookie breve e consenso<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>L\u2019informativa breve deve essere necessariamente visualizzata quando un utente accede a una qualsiasi pagina del sito web.<\/p>\n\n\n\n<p>Forma:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>banner di \u201cidonee\u201d dimensioni (ossia tali da costituire una percettibile discontinuit\u00e0 nella fruizione dei contenuti della pagina web che si sta visitando).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Contenuto:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>indicazione:<\/li>\n\n\n\n<li>che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall\u2019utente nell\u2019ambito della navigazione in rete (ove applicabile);<\/li>\n\n\n\n<li>che il sito consente anche l\u2019invio di cookie \u201cterze parti\u201d (ove applicabile);<\/li>\n\n\n\n<li>che alla pagina dell\u2019informativa estesa \u00e8 possibile negare il consenso all\u2019installazione di qualunque cookie;<\/li>\n\n\n\n<li>che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un suo elemento comporta la prestazione del consenso all\u2019uso dei cookie;<\/li>\n\n\n\n<li>link all\u2019informativa estesa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Rimozione del banner:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00e8 possibile solo in seguito a un intervento attivo dell\u2019utente (in mancanza, il banner deve continuare a essere mostrato a video).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Log:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>l\u2019avvenuta prestazione del consenso da parte dell\u2019utente deve essere documentata dall\u2019editore; a tal fine, pu\u00f2 essere utilizzato un cookie tecnico.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Infine, \u00e8 doveroso precisare che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>gli editori possono acquisire il consenso degli utenti all\u2019uso dei cookie anche con altre modalit\u00e0, purch\u00e9 sia rispettoso dell\u2019art. 23, comma 3, d.lgs. 196\/2003 (\u201cIl consenso \u00e8 validamente prestato solo se \u00e8 espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se \u00e8 documentato per iscritto, e se sono state rese all\u2019interessato le informazioni di cui all\u2019art. 13\u201d);<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019eventuale prestazione del consenso dell\u2019utente non \u00e8 irrevocabile: l\u2019utente potr\u00e0 negarlo e\/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all\u2019uso dei cookie da parte del sito.<br>1. b) Informativa cookie estesa<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>L\u2019informativa estesa deve:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>contenere tutti gli elementi previsti dall\u2019art. 13 del Codice (\u201cL\u2019interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalit\u00e0 e le modalit\u00e0 del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualit\u00e0 di responsabili o incaricati, e l\u2019ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all\u2019articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell\u2019articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato pi\u00f9 responsabili \u00e8 indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalit\u00e0 attraverso le quali \u00e8 conoscibile in modo agevole l\u2019elenco aggiornato dei responsabili. Quando \u00e8 stato designato un responsabile per il riscontro all\u2019interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all\u2019articolo 7, \u00e8 indicato tale responsabile\u201d);<\/li>\n\n\n\n<li>descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalit\u00e0 dei cookie installati dal sito;<\/li>\n\n\n\n<li>consentire all\u2019utente di selezionare\/deselezionare i singoli cookie;<\/li>\n\n\n\n<li>esporre all\u2019utente che questi pu\u00f2 manifestare le proprie opzioni circa l\u2019uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando la procedura da seguire e, volendo, anche predisporre un link alla relativa sezione del browser ove la piattaforma informatica del sito sia compatibile con il relativo browser;<\/li>\n\n\n\n<li>essere raggiungibile mediante link presente sia nell\u2019informativa breve sia in calce a ciascuna pagina del sito web;<\/li>\n\n\n\n<li>contenere il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l\u2019editore ha stipulato accordi per l\u2019installazione di cookie tramite il proprio sito, o comunque con eventuali intermediari tra lui e le stesse terze parti (in quest\u2019ultimo caso i link possono essere riportati globalmente in un altro sito web, raggiungibile a sua volta tramite collegamento ipertestuale: questo \u00e8, in genere, il caso dei concessionari).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cookie, privacy, profilazione e notificazione del trattamento<\/h3>\n\n\n\n<p>I cookie di profilazione che persistono nel tempo comportano, per il titolare del trattamento, l\u2019obbligo di notificazione al Garante privacy. Il loro utilizzo, infatti, \u00e8 da considerarsi trattamento di dati personali soggetto al predetto obbligo perch\u00e9 \u00e8 finalizzato a \u201cdefinire il profilo o la personalit\u00e0 dell\u2019interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l\u2019utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti\u201d (art. 37, comma 1, lett. d, d.lgs. 196\/2003).<\/p>\n\n\n\n<p>Come risulta dall\u2019ultima parte della norma appena menzionata, taluni cookie di profilazione sono esclusi dal predetto obbligo: sono quelli che hanno finalit\u00e0 diverse e che rientrano nell\u2019ambito dei cookie tecnici. Non a caso, gi\u00e0 nel 2004 il Garante privacy ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dall\u2019obbligo di notificazione, quelli \u201crelativi all\u2019utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l\u2019apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformit\u00e0 alla disciplina applicabile, all\u2019esclusivo fine di agevolare l\u2019accesso ai contenuti di un sito Internet\u201d (del. n. 1 del 31 marzo 2004).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sanzioni per violazioni della normativa sui cookie<\/h3>\n\n\n\n<p>La normativa sui cookie, come si \u00e8 visto, impone una serie di obblighi cui ciascun titolare deve adempiere, per quanto di sua competenza. In caso di violazione, troveranno applicazione talune norme sanzionatorie di cui al Codice della privacy, che il Garante ha gi\u00e0 individuato ed evidenziato nel suo provvedimento dell\u20198 maggio 2014. In particolare, le fattispecie che si realizzano in ipotesi di violazione degli obblighi previsti dalla cookie law, possono cos\u00ec riassumersi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>omessa informativa o informativa inidonea (\u00e8 inidonea quella informativa che non presenti gli elementi di cui all\u2019art. 13 del Codice e\/o quelli indicati nel provvedimento del Garante sui cookie); la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma da 6.000,- a 36.000,- euro (art. 161 d.lgs. 196\/2003);<\/li>\n\n\n\n<li>installazione di cookie sui terminali degli utenti senza il loro preventivo consenso; la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma da 10.000,- a 120.000,- euro (art. 162, comma 2-bis, d.lgs. 196\/2003);<\/li>\n\n\n\n<li>omessa o incompleta notificazione al Garante (qualora essa sia dovuta per la presenza di cookie di profilazione persistenti, come pi\u00f9 ampiamente spiegato nel relativo paragrafo); la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma da 20.000, a 120.000,- euro (artt. 37, comma 1, lett. d), e 163 d.lgs. 196\/2003).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Conclusioni e considerazioni sulla \u201ccookie law\u201d e sul provvedimento del Garante privacy<\/h3>\n\n\n\n<p>Come si \u00e8 visto la normativa comunitaria e, in virt\u00f9 di essa, il legislatore italiano e il Garante privacy sono intervenuti in modo sicuramente incisivo su una fattispecie non solo estremamente tecnica ma altres\u00ec dalle rilevanti conseguenze informatico-giuridiche: l\u2019utilizzo dei cookie.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 ben noto, infatti, che essi sono costantemente utilizzati e, come giustamente rilevato dal Garante, ci\u00f2 avviene per il perseguimento di fini diversi. Sono praticamente necessari per consentire una buona esperienza d\u2019uso nella fruizione dei siti web, tanto che l\u2019Autorit\u00e0 ha giustamente adottato un approccio molto cauto verso i cookie tecnici; sono altres\u00ec estremamente utili nella gestione delle campagne pubblicitarie on line, che sono fonte di sostentamento per molti siti, la cui consultazione e il cui utilizzo degli eventuali servizi sono di norma resi disponibili in modo apparentemente gratuito. Il prezzo da pagare, infatti, \u00e8 sovente costituito dall\u2019acquisizione di dati personali e dalla possibilit\u00e0, anche implicita, di creare uno o pi\u00f9 profili digitali degli utenti. Molti di essi, per\u00f2, se ne disinteressano, e molti altri, anche dopo essere stati informati, continuano a farlo.<\/p>\n\n\n\n<p>Come spesso accade, \u00e8 estremamente arduo operare un buon bilanciamento fra gli interessi all\u2019uopo confliggenti. Si consideri, innanzi tutto, che i paletti stabiliti dai vari legislatori (nonch\u00e9 la considerazione dei pareri del Gruppo di lavoro ex art. 29) hanno ovviamente limitato il raggio d\u2019azione del provvedimento del Garante, che dunque ha dovuto e deve fare i conti con una normativa per certi aspetti gi\u00e0 vetusta e oggi progressivamente pi\u00f9 adeguata a burocratizzare pi\u00f9 che a tutelare effettivamente, oltrech\u00e9, a parere dello scrivente, non sufficientemente rappresentativa delle peculiarit\u00e0 dei vari soggetti che si pongono sul web.<\/p>\n\n\n\n<p>Basti pensare alle sanzioni, che sono di particolare gravit\u00e0 per soggetti di piccole dimensioni (come privati, professionisti e piccole\/medie aziende), ma non lo sono altrettanto per quelle di grandi dimensioni. Inoltre, si ripropone costantemente il problema della effettivit\u00e0 dello strumento sanzionatorio, poich\u00e9 da un lato \u00e8 possibile rilevare l\u2019enorme numero di siti web e la rapidit\u00e0 con cui essi metaforicamente nascono, crescono e vengono meno, mentre dall\u2019altro il controllo su di essi, e dunque sul rispetto della normativa, viene di fatto esercitato dall\u2019Autorit\u00e0 garante piuttosto che dai giudici (si pu\u00f2 ipotizzare che, per una molteplicit\u00e0 di motivi (costo, complessit\u00e0 tecnologica, difficolt\u00e0 di provare il danno anche se non patrimoniale, ecc.), i procedimenti incardinati presso la competente autorit\u00e0 giudiziaria saranno ben pochi).<\/p>\n\n\n\n<p>La distinzione fra \u201ceditor\u201d e \u201cterze parti\u201d \u00e8 sicuramente positiva, perch\u00e9 distingue fra soggetti diversi; ma vi sono problematiche conseguenti alla mancata distinzione fra soggetti di grandi e grandissime dimensioni rispetto a tutti gli altri, anche per ci\u00f2 che concerne il trattamento sanzionatorio (per quanto le sanzioni all\u2019uopo applicabili siano abbastanza differenziate nella loro misura minima e nella loro misura massima). Inoltre, il riferimento alla possibilit\u00e0 di selezionare\/deselezionare i singoli cookie direttamente dalla informativa estesa, e non solo dai comandi del proprio browser o servizi eventualmente disponibili, dovrebbe essere inteso in senso fortemente restrittivo; per quanto ci\u00f2 derivi dalla necessit\u00e0 di garantire la possibilit\u00e0 di revocare il consenso, sembra un obbligo tecnicamente troppo gravoso e troppo invasivo per il gestore di un sito web.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal momento che l\u2019editore \u00e8 comunque obbligato a informare l\u2019utente e a spiegargli come disabilitare i cookie dal proprio browser, sarebbe pi\u00f9 opportuno ritenere ci\u00f2 sufficiente per la compliance alla normativa: in tal senso la parola spetter\u00e0 al Garante privacy e, in ultima analisi, all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Informativa sul trattamento dei dati personali, ex art. 13, d.lgs. 196\/2003<\/h3>\n\n\n\n<p>Informativa specifica sui cookie:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Vengono utilizzati solo cookie tecnici e di sessione.<\/li>\n\n\n\n<li>Vengono altres\u00ec utilizzati cookie per soli fini statistici (analytics). Il servizio \u00e8 fornito da <a href=\"https:\/\/www.google.com\/analytics\/learn\/privacy.html?hl=it\">Google Inc<\/a>. Viene utilizzata la funzione di mascheramento degli IP.<\/li>\n\n\n\n<li>Per le sole funzioni di condivisione mediante siti di social network non vengono installati cookie dai relativi fornitori. mediante questo sito (grazie alla scelta tecnologica adottata) Tali servizi sono forniti da terze parti; per le relative privacy policy si rinvia al sito di ciascuna terza parte:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Facebook: https:\/\/www.facebook.com\/help\/cookies\/ (link al sito della terza parte che fornisce il servizio).<\/li>\n\n\n\n<li>Twitter: https:\/\/support.twitter.com\/articles\/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter# (link al sito della terza parte che fornisce il servizio).<\/li>\n\n\n\n<li>Linkedin: https:\/\/www.linkedin.com\/legal\/cookie_policy (link al sito della terza parte che fornisce il servizio).<\/li>\n\n\n\n<li>GooglePlus: https:\/\/www.google.com\/intl\/it_ALL\/policies\/privacy\/ (link al sito della terza parte che fornisce il servizio).<\/li>\n\n\n\n<li>Non sono utilizzati cookie di profilazione.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>E\u2019 possibile negare il consenso al trattamento dei dati personali svolto mediante i predetti cookie di tipo \u201canalytics\u201d in vari modi (come indicato dal Garante per la protezione dei dati personali):\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Bloccare i cookie di terze parti: i cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi possono essere rifiutati di default, attraverso apposite funzioni del browser.<\/li>\n\n\n\n<li>Attivare l\u2019opzione Do Not Track: l\u2019opzione Do Not Track \u00e8 presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione. I siti web progettati in modo da rispettare questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente smettere di raccogliere alcuni tuoi dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti web sono impostati in modo da rispettare questa opzione (discrezionale).<\/li>\n\n\n\n<li>Attivare la modalit\u00e0 di \u201cnavigazione anonima\u201d: mediante questa funzione si pu\u00f2 navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non si ricorderanno dell\u2019utente, le pagine visitate non saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi cookie saranno cancellati. La funzione navigazione anonima non garantisce comunque l\u2019anonimato su Internet, perch\u00e9 serve solo a non mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i dati di navigazione continueranno a restare disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettivit\u00e0.<\/li>\n\n\n\n<li>Eliminare direttamente i cookie: ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Ad ogni collegamento ad Internet vengono scaricati nuovi cookie, per cui l\u2019operazione di cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi automatizzati per la cancellazione periodica dei cookie.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Un utile strumento per verificare quali cookie sono installati sul proprio computer (e bloccarli, revocando il consenso prestato) \u00e8 reperibile al seguente indirizzo: http:\/\/www.youronlinechoices.com\/it\/le-tue-scelte.<\/li>\n\n\n\n<li>Finalit\u00e0 del trattamento: eventuale risposta a richieste di contatto svolte da ciascun interessato.<\/li>\n\n\n\n<li>Modalit\u00e0 del trattamento: i dati saranno trattati con strumenti informatici e\/o cartacei, in base alla necessit\u00e0.<\/li>\n\n\n\n<li>Natura del conferimento dei dati: facoltativa.<\/li>\n\n\n\n<li>Soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualit\u00e0 di responsabili o incaricati, e ambito di diffusione dei dati medesimi: i dati non saranno diffusi n\u00e9 comunicati a terzi, salvo che nei casi previsti dalla legge. I dati potranno essere conosciuti unicamente dal titolare e da suoi incaricati (ove applicabile).<\/li>\n\n\n\n<li>L\u2019interessato ha i seguenti diritti: ottenere la conferma dell\u2019esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l\u2019indicazione: a) dell\u2019origine dei dati personali; b) delle finalit\u00e0 e modalit\u00e0 del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l\u2019ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualit\u00e0 di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; ottenere: a) l\u2019aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l\u2019integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non \u00e8 necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l\u2019attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorch\u00e9 pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Il sito di IoPrint S.r.L. NON utilizza cookies di profilazione ma solo, eventualmente qualora i sistemi informatici su cui poggia l\u2019infrastruttura del sito stesso li utilizzino,<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>cookie di navigazione o cookie di sessione che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; ad es., per gestire l\u2019autenticazione in aree riservate o poter effettuare un acquisto su un sito di e-commerce);<\/li>\n\n\n\n<li>cookie analytics: sono cookie tecnici se vengono utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso (che al momento non risultano installati e qualora lo fossero si dar\u00e0 ampia comunicazione di un tanto);<\/li>\n\n\n\n<li>cookie di funzionalit\u00e0: consentono all\u2019utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l\u2019acquisto) per migliorare il servizio reso allo stesso (che al momento non risultano installati e qualora lo fossero si dar\u00e0 ampia comunicazione di un tanto).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali che vengono, invece, raccolti e trattati mediante invio di mail tramite il sito si rimanda alla <a href=\"https:\/\/www.iopgroup.it\/privacy-policy\/\">Privacy Policy<\/a> dello stesso.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-top:120px;margin-bottom:100px\">IoPrint Vi ringrazia quindi di aver letto la presente informativa e Vi augura una buona navigazione sul proprio sito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cookie, privacy e siti web: la normativa e gli adempimenti previsti dal Garante privacy Con il provvedimento n. 229 dell\u20198 maggio 2014, il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato le \u201cmodalit\u00e0 semplificate per l\u2019informativa e l\u2019acquisizione del consenso per l\u2019uso dei cookie\u201d, cos\u00ec come prescritto dall\u2019art. 122, comma 1, d.lgs. 196\/2003 (c.d. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-43578","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iopgroup.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/43578","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/iopgroup.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/iopgroup.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iopgroup.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iopgroup.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=43578"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/iopgroup.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/43578\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iopgroup.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=43578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}